Sulla sorveglianza speciale


Qui di seguito ci si propone di conoscere la sorveglianza speciale, soprattutto in relazione al fatto che nelle scorse settimane (ottobre 2014) la procura di To ha proposto (il 3 luglio 2014 a firma dei pm Rinaudo, Perduca, Pacileo) alla sezione "Misure di Prevenzione" del tribunale della stessa città, la sua applicazione, assieme all'obbligo di dimora, a una compagna e tre compagni messi in galera nella retata del 3 giugno - nell'udienza preliminare 27 novembre) del processo a ciò inerente - la stessa procura ha proposto di estenderla ad un quinto compagno. Conoscerla, naturalmente, per impedire il terrorismo manifesto nella sorveglianza speciale teso a far arretrare la lotta; per ostacolare dunque la manipolazione, lo stravolgimento, il tentativo di cancellazione della memoria aggredita e della possibile continuità della lotta.

La richiesta di quella misura, scrive la procura, riguarda persone da ritenersi dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica...che da anni si dedicano ad azioni collettive nell'ambito di un progetto radicalmente altro, che non tollera alcun dialogo...

Soffermandosi sul concetto di pericolosità, assolutamente di parte, viziato (come esposto più avanti) la procura, per tentare di mettere fuorigioco ricorsi e rigetti, espone la biografia dei compagni tratta dai rapporti di polizia, carabinieri. Rapporti che risalgono ai primi loro passi nella lotta di classe. Da questa documentazione, dettata dalla pretesa cancellazione dei contenuti, dalla tentata criminalizzazione delle azioni e dei pensieri che le costituiscono, procura, sbirri deducono la capacità di promuovere, organizzare e condurre iniziative di contestazione segnate da violenza e quindi la sua (del compagno) elevata pericolosità in danno della sicurezza e/o tranquillità pubblica...ognun ben sa che la tranquillità qui citata riguarda il regime imposto attraverso le vigliaccherie coronate da morti, espulsioni, anni di galera compiute nei CIE come in ogni altro carcere; le razzie compiute da sbirri e soldati nei quartieri con sfratti e pestaggi; le parate militari contro chi sciopera contro condizioni di lavoro in brutale e continuo sprofondamento

Questo il metodo adoperato nei tribunali da sempre, ripreso oggi per esaminare in particolare gli ultimi 10 anni di lotta di classe a To, per tentare di cancellare la memoria di pratiche di rivolta nella lotta contro i CIE, il razzismo di stato compresi i partiti che lo sbandierano o meno; la solidarietà attiva verso chi viene costretto in galera assieme alla lotta contro il carcere; la lotta per la casa, per gli spazi proprio necessari alle pratiche di rottura.

La sorveglianza speciale e anche no richiede in specifico ai compagni di:

vivere onestamente;

non associarsi abitualmente con chi ha subito condanne;

non rincasare tardi;

notificare di non detenere armi;

non allontanarsi dall'abitazione scelta senza preventivo avviso;

presentarsi all'autorità di polizia nei giorni indicati (per la firma);

non detenere armi anche di modesta capacità offensiva, compresi i giocattoli, i prodotti pirotecnici...

La sorveglianza può essere imposta da 1 fino a 5 anni - rinnovabili; la procura in questo caso ha chiesto 4 anni.




La documentazione che segue, tratta dalla consultazione di "Giustizia penale e poteri dello Stato" (Garzanti 2002, autori C.F. Grosso, G.N. Modona e L. Violante), la riporto per contribuire alla comprensione della funzione generale della sorveglianza speciale.


Le Misure di Sicurezza rimangono segnate da requisiti nebbiosi, vediamo:

- in quanto sanzioni penali detentive, in specifico comportano la detenzione nelle colonie e nelle case di lavoro, applicate nel corso del processo penale, in particolare al delinquente abituale, professionale (recidività infraquinquennale specifica...) per una durata da 2 fino a 10 anni... e non-detentive, per esempio la libertà vigilata, il divieto di frequentare persone pregiudicate, osterie, case di prostituzione...


- in quanto misure di prevenzione sono provvedimenti speciali diretti a prevenire la commissione di reati soprattutto associativi (si dirà più avanti)... queste misure vengono esercitate attraverso la diffida del questore, il rimpatrio, la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, il divieto di soggiorno... (reato qui sta per fatto che lede o mette in pericolo interessi di primaria importanza...).


In ogni caso le Misure di Prevenzione e Sorveglianza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto preveduto come reato...che abbiano capacità a delinquere particolarmente intensa...

a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato... Come si capisce l'ambiguità del sistema di quelle misure rimane ampia sganciato com'é dall'accertamento di fatti precisi a carico... rimane prevalentemente ancorato a meri criteri soggettivi di sospetto ed ha così ha sollevato ampie critiche e numerose accuse di illegittimità costituzionale...

Nel caso delle Misure, la pericolosità deve essere fondata su una oggettiva valutazione della condotta abituale e del tenore di vita... deve altresì essere accertata sui precedenti, così da definire la biografia deviante attraverso denunce, segnalazioni, frequentazioni, giudizio (condanne) penale. Nel giudizio di prevenzione (emesso dal tribunale preposto) non si è ritenuti sì o no colpevoli, ma si o no pericolosi in rapporto al precedente agire come possibilità di compiere future condotte turbatrici...


Rapporti tra misure di prevenzione e diritto penale

Il diritto penale descrive le ipotesi di reato nei loro essenziali elementi costitutivi.

Le misure di prevenzione si accontentano di sospetti sulla pericolosità... hanno carattere complementare rispetto al diritto penale. Il carattere sussidiario assegnato alla Misure di prevenzione privo di garanzie processuali sbocca in un sistema di interventi di polizia che trasformano le stesse misure in strumenti puramente repressivi...

Se lo dicono loro...


Cenni storici

Già nel codice Rocco (epoca fascista) alle "misure" in parola erano affidate finalità rieducative, cioé erano inondate di ipocrisia, poiché per il vero svolgono funzione criminogena nei confronti di chi vengono applicate.

Nel 1956 viene disposta una legislazione sul tema Misure di prevenzione: essa assegna al questore il potere di proporre diffida nei confronti chi proclivo a delinquere, a ordinare rimpatrio e sorveglianza speciale a chi mette in pericolo moralità, e sicurezza pubblica attraverso lo sfruttamento della prostituzione, il contrabbando di stupefacenti, il gioco d'azzardo... Le proposte della questura (prevede la legge) vengono valutate e concretamente affibbiate dal tribunale, possono aver durata da 1 fino a 5 anni e anche essere revocate in appello e cassazione. le misure consistono in: obbligo di soggiorno cioé domicilio coatto, anche confino. Solo nel 1965 il sistema delle Misure venne esteso alla mafia. Verso chi condannato per mafia la sorveglianza speciale può essere proposta, oltreché dal questore, anche dal pm, assumendo così funzione sussidiaria al processo penale per raccogliere prove.

Chi sottoposto a quelle misure non le rispetta può essere condannato anche a 2 anni di carcere.

La Corte Costituzionale nel 1974 tentò di fare chiarezza stabilendo la revocabilità delle misure di sicurezza nei confronti di chi era ormai rieducato..., inserendo in tal modo quelle misure nel passaggio dalla pena come prevenzione alla pena come rieducazione. Solo nel 1986 quella decisione è stata assunta in una legge, la quale prevede che la pericolosità sociale presunta sia accertata caso per caso, cioè, che esista il presupposto, ovvero la commissione di un reato o di un quasi-reato, di un fatto impossibile...prossimo alla realizzazione, ad esempio, l'istigazione non accolta alla realizzazione di un reato... Insomma, quella legge, inserita nel quadro della "legge Gozzini" (concessione della libertà anticipata alle persone in carcere, però condizionata alla loro disponibilità nei confronti della rieducazione) ora viene considerata parte del recupero sociale del soggetto pericoloso.

Nel 1975 la legge Reale (famosa per aver apertamente legalizzato gli spari della polizia per affermare l'ordine pubblico, comunque abrogata nel 1978 da referendum 76,5% delle schede) estende ulteriormente l'applicazione delle Misure:

- a chi in gruppo o isolato prepara atti diretti a sovvertire l'ordinamento...

- a chi ha fatto parte di associazioni (fasciste) politiche disciolte dalla legge del 1956...

Nel 1982 con la legge Rognoni-La Torre vengono inserite nelle Misure anche i controlli patrimoniali su persone condannate o sospettate di mafia mediante: confisca di beni, decadenza di licenze, ostacoli nell'iscrizione all'albo dei costruttori..

Nel 2001 nelle settimane successive all'attacco alle Torri Gemelle negli USA le Misure vengono stavolta estese a chi si prepara a compiere reati con finalità di terrorismo internazionale...

Nello stesso anno vengono infine estese a chi prende parte a violenze in occasione di competizioni sportive...