10/08/2004: Lo staff leasing distrugge l’unità della classe operaia


Da questa settimana le imprese possono prendere in affitto gruppi di operai a tempo inde-terminato, secondo la formula dello staff leasing, tipologia contrattuale introdotta nel 2003 dal-la legge 30 e dal decreto attuativo 276 (più conosciute come «riforma Biagi»).
Le agenzie di lavoro interinale hanno mandato tutte insieme le domande per trasformarsi in a-genzie multiservizi per questa somministrazione di manodopera.
Nuovi affari e fiumi di denaro in arrivo per gruppi come Manpower o Adecco.
Ma grossi guai per i lavoratori, ormai definitivamente ridotti a pacchettini, comprati e ceduti come qualsiasi altra materia prima utile alla produzione.
Nella pratica avviene questo : l' “utilizzatore” - ad esempio la Fiat - stipula un contratto con il “somministratore” (mettiamo l'Adecco) per la fornitura a tempo indeterminato di 80 operai ad-detti alla manutenzione. A tempo indeterminato non vuol dire “per sempre” ma significa solo che non viene fissata una scadenza : ma il contratto prevede la possibilità di sbatter via il “pacchetto” di operai affittati semplicemente con il preavviso di tot giorni o mesi.
Come quando si affitta un appartamento.
Il lavoratore somministrato non ha più come controparte l'azienda dove si recherà a lavo-rare ogni giorno : essa è totalmente deresponsabilizzata nei suoi confronti (tranne per quel che riguarda la sicurezza e l'igiene sul lavoro).
Se ha delle rivendicazioni da fare non potrà farle con il padrone per cui sta lavorando ma dovrà rivolgersi all'azienda di somministrazione di manodopera, l'Adecco del nostro esem-pio, di cui sarà effettivamente dipendente. Per l’azienda utilizzatrice - avevamo ipotizzato la Fiat - sarà un “estraneo” preso in affitto. E così pure sarà estraneo a tutti gli altri lavoratori da essa dipendenti.
Il tempo indeterminato riguarda solo il rapporto commerciale tra le due imprese (esempio Fiat e Adecco): al lavoratore potrà essere applicato un qualsiasi contratto previsto dalla legge 30, dal lavoro a chiamata al part time, dall'intermittente al contratto di inserimento, etc. Quan-do l'azienda di somministrazione non riesce a piazzarlo, e solo nel caso che abbia con essa un contratto a tempo indeterminato, scatta l' “indennità di disponibilità”, ovvero un assegno mensile che secondo un decreto del ministero del welfare non deve andare sotto i 350 euro : una elemosina.
Quanto al contratto, i lavoratori usufruiscono di quello della mansione di riferimento solo per ciò che concerne la retribuzione : per la parte normativa si dovrà fare un contratto naziona-le collettivo ad hoc per tutti i nuovi addetti in staff leasing.
Un ulteriore massacrante elemento di divisione della classe operaia.
Anche sull'applicazione dell'articolo 18 ( licenziamento con giusta causa) e di altre leggi i lavo-ratori affittati non contano : in un’azienda che ha 14 dipendenti e ne prende 200 in staff leasing, i primi continueranno a non essere tutelati dall’ art.18.
I lavoratori affittati non possono eleggere la Rsu nel posto in cui lavorano : il padrone cui si presta la propria opera è realisticamente quello vero ma non è più quello cui può riferirsi.
Non si può neppure eleggere il rappresentante della sicurezza : esso viene assegnato d' ufficio dal contratto stipulato tra le due imprese.

INSORGIAMO CONTRO LA “MODERNA” BARBARIE CHE CI VUOLE RIDURRE TUTTI ETERNAMENTE SCHIAVI
Slai Cobas

http://www.autprol.org/