31/12/2005: Contratto Telecomunicazioni: Eccovi servita la Flessibilità.


Il contratto imposto ai lavoratori nel 2000 seguiva l’OPA di Colaninno che già godeva, con l’accordo del 28 marzo 2000, di un utilizzo flessibile sia della prestazione lavorativa, sia della flessibilità delle professionalità acquisite dai lavoratori, superando le “inutili perdite di tempo della contrattazione” e sostituendole con le più moderne “unilateralità aziendali con garanzia di informativa”. Tutto questo per meglio rispondere alla dinamicità del mercato senza ulteriori costi aggiuntivi sul “costo del lavoro”. Si può facilmente immaginare il danno arrecato in questi anni sulle condizioni dei lavoratori. Non mi prolungo nella memoria storica perché mi si alza la pressione e, alla mia età, non posso permettermelo.
La memoria storica mi serviva per farvi meglio comprendere di quante aspettative era caricato il rinnovo contrattuale e principalmente, ma non solo, sul capitolo orario di lavoro.
Nella piattaforma si rivendicavano:
• Le “maggiorazioni salariali del 20% per i turni oltre le ore 18.00”
• Il riconoscimento della pausa pranzo a carico azienda per i turni continuati.
• Un ruolo determinante delle RSU sul territorio in materia di Orari e Organizzazione del lavoro.
Non erano queste grandi rivendicazioni, però mettevano in evidenza la necessità di mettere degli argini alla “deriva contrattuale” del 2000.
Il risultato dell’ipotesi di accordo lo lascio commentare a tutti voi:

• L’orario settimanale resta fissato in 40 ore ma la durata media dell’orario di lavoro verrà calcolata su un periodo di “sei mesi” e in caso di esigenze organizzative, le aziende con il sindacato, potranno estendere il periodo a 12 mesi.
• Il lavoro straordinario che prevedeva il divieto a superare le 80 ore trimestrali, viene derogato a 250 ore su base annuale.
• Flessibilità Tempestiva: resta invariato il comma 2 dell’art.26 che prevede, per esigenze aziendali, una collocazione diversa dell’orario comunicandolo alla RSU interessata entro 48 ore. Per questa flessibilità sarà riconosciuta una maggiorazione salariale del 15% (era del 10%).
• Viene recepita la normativa europea che prevede un riposo, tra la fine di un turno di lavoro e l’inizio di quello successivo, non inferiore a 11 ore (fatte salve eventuali deroghe concordate a livello aziendale).
• Viene superata la figura del “Notturnista” e sarà considerato “lavoratore notturno” riconoscendogli la normativa prevista al caso, al lavoratore che effettuerà un orario notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi in un anno.
• Ferie: viene recepita solo una parte della legge ( quella utile all’impresa)- l’azienda per esigenze di servizio o il lavoratre per infortunio o malattia, potranno far slittare il periodo di godimento delle ferie fino a 18 mesi successivi l’anno di maturazione. Al lavoratore resterà solo il diritto di godere di almeno 15 giorni consecutivi su sua richiesta. (Sarà impossibile in futuro, viste le ultime esperienze, che il lavoratore per motivi personali possa usufruire delle residuo ferie entro febbraio dell’anno successivo).
• Part-time: Il lavoratore part-time può essere utilizzato con “clausole di flessibilità” relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Le variazioni saranno comunicate con un preavviso di cinque giorni e comporteranno una maggiorazione salariale del 10%. . Inoltre si potrà prevedere, per esigenze aziendali, anche un aumento della prestazione di lavoro fino al raggiungimento dell’orario contrattuale del Full-time tramite una maggiorazione salariale del 15%. Queste flessibilità dovranno trovare il consenso del lavoratore già attualmente part-time. Per eventuali assunzioni o nuovi passaggi, l’accettazione delle flessibilità diventerà l’unica condizione per garantirsi il posto di lavoro.

Ho tentato di elencare i punti del capitolo in questione che vengono modificati. Restano naturalmente invariate e mantenute le flessibilità precedenti previste nel contratto del 2000.
Forse ho dimenticato qualcosa, forse alcuni punti sono poco chiari e necessitano approfondimenti. Una cosa è certa, ve lo garantisco, non ho scritto “stupidate!”.
Una valutazione ho anticipato che non la farò. Questo piacere lo lascio a voi. È però opportuno precisare che rispetto alla piattaforma presentata, non vengono riconosciute le maggiorazioni salariali oltre le ore 18.00; non viene riconosciuta la pausa pranzo a carico azienda per i turni continuati; le RSU sul capitolo dell’orario e dell’organizzazione del lavoro continueranno ad avere un ruolo marginale.
Un solo dubbio mi fa salire la pressione: “Viste tutte le flessibilità, vecchie e nuove concesse, in quali norme i lavoratori dovrebbero individuare degli avanzamenti”?

Confido negli apprendisti stregoni! Saluti flessibili.

R. Fontanella – rsu Telecom Milano

**********************************************

RICCHI DI PROFITTI E INGORDI DI PRECARIETA'

Nella notte tra Venerdì e Sabato 3 dicembre le Aziende di Telecomunicazioni (ASSTEL) e i sindacati confederali di Categoria (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM) hanno sottoscritto il nuovo CCNL di categoria :

Aumenti salariali irrisori, precarietà e Legge 30, nessun miglioramento normativo, nessun vincolo alle aziende per le modifiche degli orari di lavoro, introduzione del CCNL anche per le società informatiche (che passano dal Metalmeccanico alle Telecomunicazioni), piena discrezionalità aziendale per i passaggi di livello, peggioramenti per il godimento delle Ferie e dei permessi individuali.

DURATA E SCADENZA : decorre dal 1° gennaio 2005 e scade il 31 dicembre 2006 per la parte economica e il 31 dicembre 2008 per quella normativa.

CAMPO DI APPLICAZIONE : Viene esteso il campo di applicazione del precedente contratto anche alle società informatiche che forniscono servizi alle imprese TLC e a quelle che si occupano di gestione e esercizio della rete, con un drastico peggioramento delle condizioni salariali e normative delle lavoratrici/tori che saranno alla mercè del settore oramai maggiormente esposto alla precarizzazione.

AUMENTI SALARIALI : 97 Euro in due tranche per il 5° livello (prima tranche 60 euro dal 1/1/06, seconda trance 1/10/06), 87,36 Euro in due tranche per il 4° livello (54,04 euro dal 1/1/06, 33,32 1/10/06), 71,10 Euro in due tranche per il 3° livello (49,57 euro dal 1/1/06, 30,57 dal 1/10/06). Importi ben al di sotto di quanto ventilato nelle assemblee.

UNA TANTUM : 500 Euro. mese di dicembre 2005 e per la seconda metà con le competenze del mese di febbraio 2006, ovvero in unica soluzione con le competenze del mese di dicembre 2005.

ORARIO DI LAVORO : L’art. 26 del precedente contratto rimane sostanzialmente invariato. Previo esame con le RSU le aziende potranno modificare gli orari di lavoro. Applicazione del d.lgs. n. 66 del 2003 su durata dell’orario settimanale, pausa tra un turno e l’altro (11 ore salvo differenti accordi aziendali, aggiustamenti minimi per la retribuzione del lavoro notturno e festivo. Ridefinizione della Banca Ore.

STRAORDINARI: il tetto massimo di straordinari è portato a 250 ore annue, facilitando vieppiù la concentrazione della prestazione straordinaria a discrezione aziendale per i periodi considerati più critici.

TIPOLOGIE CONTRATTUALI : Inserite le tipologie contrattuali previste dalla Legge 30 (Legge Biagi): Somministrazione a tempo determinato (fino ad un max del 15 %,) Contratto di inserimento, Contratto di apprendistato (Totale mesi 42 con un primo periodo di 21 mesi ed un secondo periodo di 21 mesi). Inoltre viene vistosamente applicata la flessibilità per la prestazione lavorativa part-time. Nessun limite per l'uso dei LAP (lavoratori a progetto) che rappresentano oramai la stragrande maggioranza delle lavoratrici/tori cosiddetti "atipici" del settore.

FERIE : Peggioramento della norma che fissa le modalità di fruizione delle ferie che diventa : "Nel fissare l’epoca sarà tenuto conto da parte dell’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio , degli eventuali desideri dei lavoratori”. ( prima : L’epoca delle ferie sarà stabilita dall’azienda, tenendo conto del desiderio dei lavoratori, compatibilmente con le esigenze di servizio."

INQUADRAMENTO : rimane la discrezionalità aziende per i passaggi di livello attuali e futuri. Aumento al 5° per gli operatori call center, con dei seri rischi sul criterio di applicabilità : Tecnici ed assistenti potranno essere trasferiti nei call-center con relativa perdita di professionalità. Le lavoratrici/tori dei call-center, previa svendita della loro “capacità relazionale”, potranno accedere al 5° sono grazie alla concessione aziendale e alla segnalazione dei Capetti. Per il resto lavoreranno precari e apprendisti.

MALATTIA : nessun miglioramento sul periodo di comporto e sul trattamento economico nella fascia malattia. Alcune tipologie (malattia ospedaliera, day hospital, gravi patologie) vengono escluse MA SOLO FINO AD UN MAX di 60 giorni!

PERMESSI INDIVIDUALI : Da utilizzare a gruppi di 2 ore come nel precedente CCNL e da richiedere venti giorni prima.
Insomma SLC-FISTEL-UILCOM sono ancora una volta complici delle Imprese che proseguono nella loro opera di distruzione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del comparto TLC.

UGL e CISAL si preparano a sottoscrivere l’ipotesi pur di contrattare privilegi per il loro apparati burocratici.

Proprio perché scopo dell’accordo è la prevenzione “dell’insorgenza del conflitto” assieme alla diffusione degli obbiettivi d’impresa

BOCCIAMO LA PIATTAFORMA CONTRATTUALE ALLE ASSEMBLEE !!
COSTRUIAMO I COBAS IN OGNI AZIENDA E IN OGNI CITTA’

Roma 03/12/05
COBAS LAVORO PRIVATO – SETTORE COMUNICAZIONE
----------------------------------------------------

cobascomunicazione@virgilio.it

stiamo predisponendo un forum e materiali per coordinare le assemblee di gennaio

http://www.autprol.org/