20/12/2006: Previdenza complementare: le novità


Dal prossimo 1° gennaio lavoratori del settore privato potranno scegliere se mantenere in azienda o conferire a forme di previdenza complementare o integrativa il trattamento di fine rapporto che andrà a maturare, avendo sei mesi a disposizione per valutare le diverse informative e scegliere il comportamento da seguire. Vediamo tutte le novità previste dalla riforma.

L'articolo 38 della Costituzione italiana sancisce il diritto dei lavoratori a che siano preveduti e assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Secondo la Corte Costituzionale, anche il sistema di previdenza complementare organizzato tramite gli appositi fondi rientra nella tutela di tale diritto.
La riforma della previdenza obbligatoria operata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, introducendo il sistema di calcolo contributivo delle pensioni, ha accentuato la necessità di affiancare al "primo pilastro" della previdenza obbligatoria il secondo e terzo "pilastro", della previdenza complementare ed integrativa.

Riforma precedente
La legge 23 agosto 2004, n. 243 ha riformato il regime pensionistico introdotta dalla legge n. 335/1995 e ha delegato il Governo a modificare anche il regime della previdenza complementare, con lo scopo dichiarato di aumentare il ricorso alla stessa e, conseguentemente, le fonti di finanziamento, fissando quali criteri per l'attuazione della delega:
• l'adozione di misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari;
• il perfezionamento dell'unitarietà e dell'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare;
• la ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare;
• la previsione, per tutte le forme pensionistiche complementari, di esposizione, nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se e in quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.

Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, disciplina le forme pensionistiche complementari, modificando con ampliamenti e abrogazioni il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che originariamente regolava dette forme di previdenza.

La previdenza complementare è destinata (art. 2) a:

a)lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b)lavoratori autonomi e liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;
c)soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
d) soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.
Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005 possono essere istituite:
a) per i soggetti di cui sopra, lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;
b) per i soggetti di cui alla lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

Per l'articolo 3 di detto decreto, i fondi di previdenza complementare possono essere costituiti mediante:
• contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
• accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
• regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
• le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;
• accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
• accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
• gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b);
• banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio, limitatamente ai fondi pensione aperti;
• assicurazioni, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.

L'entrata in vigore della riforma, che originariamente era prevista dal 2008, è stata anticipata al 1° gennaio 2007, modificando a tale fine i termini per alcuni adempimenti:

Entro il 31 dicembre 2006:
• tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle direttive fornite dalla Covip, alle disposizioni del D.Lgs. n. 252/2005;
• le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, devono predisporre il regolamento della forma pensionistica secondo le linee fornite dalla Covip.

Entro il 31 marzo 2007:
• le imprese di assicurazione provvedono alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di cui all'articolo 13, comma 3, del D.Lgs. n. 252/2005 con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi.

Modalità di scelta delle forme pensionistiche
Dal prossimo 1° gennaio lavoratori del settore privato potranno scegliere se mantenere in azienda o conferire a forme di previdenza complementare o integrativa il trattamento di fine rapporto che andrà a maturare, avendo sei mesi a disposizione per valutare le diverse informative e scegliere il comportamento da seguire.
In applicazione dei criteri di delega di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), nn. 1) e 2) della legge n. 243/2004 il conferimento del Tfr maturando alle forme pensionistiche complementari potrà avvenire secondo modalità esplicite o tacite:
• le modalità esplicite prevedono che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005, ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva, il lavoratore comunichi in forma scritta al proprio datore di lavoro se intende conferire l'importo del Tfr maturando ad una forma qualsiasi di previdenza complementare, o se vuole mantenere il Tfr maturando presso il datore di lavoro stesso, fermo restando che quest'ultima scelta può essere revocata in qualsiasi momento;
• le modalità tacite (silenzio-assenso) prevedono invece che, se il lavoratore non comunica espressamente la sua scelta entro i previsti sei mesi, a decorrere dal mese successivo il datore di lavoro trasferisca il Tfr maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale tra le parti che preveda la destinazione del Tfr a una diversa forma pensionistica complementare collettiva. Tale accordo deve essere comunque notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale. In caso di presenza di più forme pensionistiche complementari, il Tfr maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.
Il conferimento potrà essere diverso a seconda che si tratti di lavoratori che hanno cominciato a lavorare prima o dopo il 29 aprile 1993. Per i lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:
• qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto in argomento, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, o dalla data di nuova assunzione se successiva, se mantenere il residuo Tfr maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito. Anche per tali soggetti vale la regola di conferimento totale del TFR nel caso in cui non esprimano alcuna volontà.
• qualora, invece, non siano iscritti, possono scegliere se mantenere il Tfr maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del Tfr, nella misura non inferiore al 50 per cento, ad una forma pensionistica complementare. Sia per i già iscritti che per i non iscritti, nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applicano le regole di conferimento totale del Tfr secondo le regole del "silenzio-assenso".

Obblighi del datore
Il datore di lavoro è tenuto, prima dell'entrata in vigore del decreto o all'atto dell'assunzione, a fornire adeguate informazione al lavoratore sulle scelte possibili. Trenta giorni prima del termine stabilito per il maturare del silenzio assenso, il lavoratore che ancora non abbia espresso alcuna opzione deve essere informato, dal datore di lavoro, della destinazione che avrà il Tfr in caso di perdurare del silenzio.
Peraltro, in materia interviene anche il disegno di Legge finanziaria 2007 attualmente in discussione in Parlamento, che istituisce un apposito fondo la cui gestione sarebbe affidata all'Inps e al quale confluirebbe il trattamento di fine rapporto maturando dai lavoratori che non abbiano optato per un fondo di previdenza complementare e che siano in forza presso aziende di medie/grandi dimensioni (attualmente il limite è fissato a 50 dipendenti).
E' bene sottolineare che, in ogni caso, la scelta non riguarda il Tfr già accantonato al 31 dicembre 2006, bensì il Tfr che andrà a maturare dal 1° gennaio 2007, anzi, come ha precisato il Ministero del lavoro dal momento di eventuale espressione formale dell'opzione.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005 cambia anche il regime fiscale della contribuzione destinata alla previdenza complementare.
I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 5.164,57; ai fini del computo del predetto limite si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del Tuir. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente deve comunicare alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sara' dedotto nella dichiarazione dei redditi.
Per i contributi versati nell'interesse delle persone a carico indicate nell'articolo 12 del Tuir, la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse spetta al contribuente a cui sono poste a carico.
Ai lavoratori che si impiegano per la prima volta dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2006 e limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, é consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

Prestazioni
Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.
Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

Per l'articolo 11 del D.Lgs. n. 252/2006, le prestazioni pensionistiche complementari sono imponibili:
• se erogate in forma di capitale, per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta;
• se erogate in forma di rendita, per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 44 del Tuir, e successive modificazioni, se determinabili.

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche - comunque erogate - verrà operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita detta ritenuta è applicata dai soggetti eroganti.

Anticipazione
Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 %, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 % del totale dei versamenti, comprese le quote del Tfr, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

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